Videosoveglianza

videosorveglianzaIl Garante della Privacy con il provvedimento del giorno 8 aprile 2010 ha ribadito il concetto più volte espresso quanto alle garanzie della riservatezza nei condominii come nelle proprietà private.In pratica il sistema di rilevazione è consentito solo ove sia inquadrata la porta di accesso del singolo e non l’androne e il vano scale.Occorre quindi attenzione per non incorrere nel disposto dell’art. 615 bis del Codice Penale e “l’angolo di visuale deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza escludendo ogni forma di ripresa relativa ad aree comuni”.Tuttavia la videosorveglianza è consentita per la protezione di persone in aree di parcheggio, uscite di emergenza ecc. evitando tuttavia la ripresa di luoghi circostanti (edifici confinati, viabilità ecc.).Rimane aperta la possibilità del concorso dei conduttori nella delibera che nei condomini viene adottata per la decisione della apposizione di apparati di videosorveglianza, né è chiaro quale possa essere la maggioranza assembleare necessaria.Trattandosi di questione di sicurezza è possibile ipotizzare che la delibera sia adottata con la maggioranza anche ridott(1/3) prevista per le assemblee di seconda convocazione con onere a carico dei proprietari di informare i conduttori del contenuto della delibera.