Installazione dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi

fulmineNOTA INFORMATIVA AL DPR 462/01

OGGETTO: Adempimenti al Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Ottobre 2001, n.462Si ricorda che dall’entrata in vigore del DPR 462/01 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici pericolosi”, IL DATORE DI LAVORO È TENUTO AD EFFETTUARE LE VERIFICHE PERIODICHE SUI SEGUENTI IMPIANTI:

  1. Impianti di messa a terra
  2. Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
  3. Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Per il punto 1 e 2 la periodicità (art. 4 DPR 462/01) è di anni cinque ad eccezione degli impianti nei cantieri, nei luoghi adibiti ad uso medico e quelli installati in luoghi a maggior rischio di incendio, che devono essere verificati ogni due anni.Per il punto 3 la periodicità (art. 6 DPR 462/01) è di due anni.Il DPR 462/01 identifica, tra i soggetti autorizzati ad effettuare le verifiche periodiche o straordinarie (art.4 c.2, art.6 c.2 e art.7 c.1 del DPR 462/01), l’Azienda Sanitaria Locale, le ARPA nonché Organismi, come VEC s.r.l, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.Pertanto per le verifiche dei suddetti impianti il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi alla ASL / ARPA territorialmente competente o agli altri Organismi Privati, come VEC s.r.l , autorizzati dal Ministero dello Sviluppo Economico.