Frazionamenti e accorpamenti

internoL’ultima rilevante modifica al regime dei titoli edilizi è arrivata dal Dl Sblocca Italia (133/2014), convertito in legge dal 12 novembre scorso. Le opere interne che comportano il frazionamento o l’accorpamento di appartamenti, o comunque modifiche delle superfici delle singole unità immobiliari , fino ad allora erano ristrutturazioni edilizie “pesanti”, soggette a permesso di costruire e al pagamento degli oneri.Ora invece tali interventi sono stati “declassati” a manutenzione straordinaria (purché non vengano interessate le parti strutturali dell’edificio e non venga modificata la volumetria complessiva e la destinazione d’uso) e dunque possono essere fatti con semplice comunicazione asseverata (Cila) e senza pagamento di oneri (salvo il caso in cui vi sia aumento di carico urbanistico e anche di superficie calpestabile, una norma che ha lasciato un ampio margine di incertezza).Frazionamenti e accorpamenti sono interventi molto “gettonati”. I frazionamenti, spesso su edifici non recenti, dove le metrature degli appartamenti erano generose, si utilizzano per aumentare il valore dell’unità vendendo o affittando il nuovo appartamento. L’accorpamento può invece essere utile, in caso di due immobili con lo stesso proprietario, per pagare meno tasse, in quando sarà tutto classificabile come prima casa.Cambia anche il regime sanzionatorio: il frazionamento abusivo non è più un reato penale.