Fisco Incostituzionale

imu

La capacità contributiva.

L’art.53 della Costituzione della Repubblica italiana recita:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.”

Cerchiamo di capire cosa significa capacità contributiva. In poche parole, a causa di questo termine, siamo circondati da tasse, imposte, tributi e contributi.

In linea generale possiamo dividere la capacità contributiva in tre categorie principali:

1) reddito, in questo caso lo Stato tassa il reddito, cioè il guadagno che si ottiene dal proprio lavoro o dal capitale investito. Il reddito da lavoro dipendente o da pensione non ha, e non può avere, quei margini di evasione che il lavoro autonomo e d’impresa hanno, quindi in questo tipo di tassazione vi sono delle disparità, non di aliquote, che son uguali per tutti, ma disparità (eventuali) dovute dalla diversità della base imponibile.

2) patrimonio, in questo caso lo Stato tassa chi possiede e chi detiene a titolo di proprietà, o a titolo di qualsiasi diritto reale, un bene. Quindi: un contribuente ha risparmiato il proprio reddito-guadagno, magari dopo una vita di duro lavoro, investendo poi il tutto nella propria casa di abitazione…allo Stato poco importa: tassa perché si possiede un immobile. Ed ecco che l’IMU non e’ altro che una patrimoniale! Facendo poi di tutta l’erba un fascio, il Legislatore (direi il penultimo… Monti) ha ragionato così: sono a conoscenza del fatto che l’evasore fiscale, che ha evaso le imposte sui redditi, ha investito sopratutto nel mattone, pertanto ciò che non ha pagato con il reddito glielo tasso sul patrimonio”, ha quindi aumentato del 60% le rendite catastali degli immobili, ha dato la possibilità ai Comuni di aumentare le aliquote IMU, e così ha incassato un bel po’ di miliardi di euro.

E non è finita qui, perché patrimonio non significa solamente bene immobile, ma anche bene mobile, quindi, come già avvenuto in passato, aspettiamoci prima o poi una vera e propria patrimoniale sui risparmi, sui conti correnti e sui titoli….

3) consumo. In questo caso lo Stato tassa chi consuma, chi non consuma non viene tassato.

Aspettiamoci quindi l’aumento della aliquota Iva dal 21 al 22 e forse anche al 23%. I commercianti affermeranno che poi più nessuno acquista e quindi aumenterà la crisi a causa della diminuzione dei consumi….e così via…. ma chi non spende dove mette il denaro? Sotto il materasso? Se non lo porta all’estero, lo versa in banca, e la banca dovrebbe reinserirlo nel tessuto produttivo per le imprese (speriamo). La catena economica dovrebbe così rimovimentarsi.

Commento finale. In pratica vi sembra un sistema corretto di partecipazione alla spesa pubblica?

Sanità, giustizia, sicurezza e ordine pubblico, scuola, insomma tutti quei servizi che lo Stato e gli enti locali erogano o dovrebbero erogare, sono lo specchio del sistema impositivo italiano.

Volete conoscere qual era il sistema fiscale perfetto?

Dobbiamo andare un po’ indietro, di circa 5000 anni, al tempo dei faraoni. I contadini venivano “tassati” in base alla quantità di cereali prodotti a seguito delle alluvioni del fiume Nilo.

In base all’estensione dell’alluvione e quindi in base alle quantità di limo depositato sui terreni alluvionati (resi quindi molto più fertili e produttivi) i tecnici egiziani dei tributi conoscevano perfettamente la quantità di cereali prodotta e quindi una parte sempre e perfettamente proporzionale veniva obbligatoriamente trattenuta e “versata” al Faraone. Tutti gli anni le inondazioni erano diverse e tutti gli anni era diverso il tributo che si doveva pagare.

Una specie di tassazione in base al PIL che, dovesse essere negativo, non dovrebbe farci pagare alcun tributo!

Rag. Andrea Casarini – dott.Gilberto Baldazzi

Proroga detrazioni fiscali (ristrutturazioni e risparmio energetico) e introduzione bonus sugli acquisti di arredamenti

ristrutturazioni

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta dello scorso 31 maggio, ha stabilito i seguenti provvedimenti:

  • proroga, fino al 31 12 2013, delle detrazioni IRPEF (50%, dall’ordinario 36%, per spese di ristrutturazioni edilizie fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, 48.000 euro nel regime ordinario).
  • detrazione del 60% estesa anche all’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, col massimale di 10 mila euro;

Potenziata, altresì, la possibilità di detrazione fiscale sulle spese finalizzate al risparmio energetico che passerà dal 55% (detrazione in scadenza il 30 giugno prossimo) al 65%, concentrando la misura sugli interventi strutturali sull’involucro edilizio, maggiormente idonei a ridurre stabilmente il fabbisogno di energia. Un’ultima conferma, e non ne sono previste successive, stabilita per dare la possibilità a quanti non lo avessero già fatto, di migliorare l’efficienza energetica del proprio edificio. Così, per le spese documentate sostenute a partire dal 1° luglio 2013 e fino al 31 dicembre 2013 o fino al 31 dicembre 2014 (per le ristrutturazioni importanti dell’intero edificio), spetterà la detrazione dell’imposta del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Proroga IMU: pubblicato il decreto legge

proroga-ImuIl Decreto Legge 21/5/2013 n. 54 recante “Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le Pubbliche Amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo”, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 117 del 21 maggio.Il decreto-legge si compone di 6 articoli:Articolo 1 – Disposizioni in materia di imposta municipale propriaArticolo 2 – Clausola di salvaguardiaArticolo 3 – Contenimento delle spese relative all’esercizio dell’attività politicaArticolo 4 – Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinatoArticolo 5 – Entrata in vigoreVengono introdotte misure urgenti finalizzate a fronteggiare la critica situazione economica e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali.Col comma 1 dell’articolo 1, viene sospeso il versamento della rata di giugno dell’IMU, per concedere un lasso di tempo necessario a riformare la disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. Con lo stesso comma vengono indicate le categorie di immobili in ordine alle quali opera la suddetta sospensione, ossia le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad esclusione delle abitazioni di tipo signorile (categoria catastale A/1), delle abitazioni in ville (categoria catastale A/8) e dei castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (categoria catastale A/9), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le medesime finalità, qualunque sia la relativa denominazione, nonché i terreni agricoli e i fabbricati rurali.Con l’articolo 2 viene previsto che la riforma della disciplina dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi primari programmatici indicati nel DEF 2013 ed in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo e che, ove non si provveda alla riforma entro il 31 agosto 2013, si continuerà ad applicare la disciplina vigente, differendo il termine per il versamento della prima rata dell’IMU al 16 settembre 2013.

In salvo la cedolare

UNICOL’opzione per la cedolare effettuata nel modello Unico 2012 per le annualità contrattuali del 2011 ha efficacia come le opzioni a regime, sino a revoca.Di conseguenza il contribuente non avrebbe dovuto confermare alcunché nel corso del 2012, né inviare all’inquilino una ulteriore lettera di rinuncia agli aggiornamenti del canone.Questa conclusione è desumibile dalla circolare n. 20/2012 dell’Agenzia delle Entrate che ha corretto il tiro rispetto alla precedente circolare n. 26/2011.

Attenzione fra i gravi motivi della risoluzione da parte del conduttore per uso diverso dall’abitazione la stessa impossibilità al pagamento

Casa_locazioneArt. 27, Legge 392/1978: “Durata della locazione”:

La durata delle locazioni e sublocazioni di immobili urbani non può essere inferiorea sei anni …/… È in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata.

Vendita della casa prima dei cinque anni

la-casaLa vendita prima del quinquennio di un immobile acquistato con agevolazione prima casa, non subirà nella decadenza della agevolazione con sanzione anche se non acquista altra abitazione entro un anno qualora presenti al Fisco una rinuncia: dovrà solo pagare la differenza di imposta fra quella agevolata e quella ordinaria.Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con con risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012

La mediaconciliazione civile e commerciale

baldazzi_new2Intervento del Prof. Gilberto Baldazzi in Palazzo Vecchio, sala delle miniature, nel convegno sulla mediaconciliazione civile e commerciale tenutosi il giorno 12/10/12.Illustri signore e signori, sig. Presidente del Consiglio Comunale, sig. Capogruppo Massimo Pieri, Gentile Giudice dott.ssa Breggia del Tribunale di Firenze.Quale Presidente dell’Unione dei Proprietari immobiliari che conta 160.000 iscritti e quale co-responsabile di As- Connet di Firenze, organismo riconosciuto per la conciliazione, sono lieto di evidenziare alcuni aspetti salienti di come deve intendersi la nostra “missione” nella Conciliazione.Forse il motivo vero che ha caratterizzato la imminente decisione della Corte Costituzionale che sta per decidere di considerare non accettabile l’eccezione di incostituzionalità eccepita dall’organo della avvocatura “OUA” è da ricercarsi nel fatto che non si può considerare solo l’aspetto deflattivo della funzione della conciliazione nel contesto della attività della magistratura e del Giudizio e quindi, come eccepito, l’aver introdotto l’obbligo di un ulteriore livello e grado di giudizio, ma bensì il senso e significato di un intervento nel contenzioso da parte di un soggetto “terzo” (il conciliatore) che tende a rilevare la vera motivazione della “diatriba”.Specie nel contesto dei rapporti di vicinanza abitativa, la motivazione formale spesso è diversa da quella sostanziale del conflitto.L’osservatorio svolto in Roma sul numero delle controversie ha rilevato che il 50% sono di natura condominiale. Ebbene spesso questa “società obbligata” (un cittadino senza poter valutare la tipologia dei nuovi “soci” viene a trovarsi nell’edificio con “partner” non scelti di magari sgradite…) determina conflitti dovuti a questioni che nulla hanno a che fare con i fatti formali del contenzioso così come giudiziariamente evidenziato, occasione di una sorta “redde rationem” stimolato da altre motivazioni! La conciliazione, con la straordinaria opportunità della verifica dei fatti in forma anche separata fra i contendenti (che il giudizio ordinario non consente) rivelerà la vera origine del conflitto concorrendo a definirlo per sempre, mentre con la sentenza giudiziale, specie per la parte soccombente, il conflitto permane e si aggrava.Baldazzi ha rilevato che nel Giudizio ordinario le parti non sono i protagonisti, essi possono parlare solo se autorizzati dal Giudice; i protagonisti sono i legali, dotati di ermetismi formali spesso per i clienti incomprensibili …… Nella conciliazione i protagonisti sono le parti che si esprimono liberamente anche, si ripete, separatamente, rivelando la vera natura dei fatti al conciliatore che opererà quindi sul “vivo” e “vero” contenzioso che potrà così essere sanato per sempre..Formidabile quindi secondo Baldazzi tale opportunità che il nostro Paese ha potuto conseguire allargando l’opportunità anche alla cosiddetta “conciliazione delegata” ove il Giudice, rinvia, le parti in corso di giudizio, al conciliatore superando sostanzialmente i formalismi e le “incomunicabilità” consentendo alle parti di liberarsi dei vincoli procedurali, rimettendo ad esse la possibilità di dialogare e definire la vicenda.Baldazzi ha sottolineato anche la realtà sociale straordinaria della Conciliazione prescindendo dagli effetti deflattivi della attività giudiziaria formale, posto che controversie in gran numero non si sarebbero nemmeno definite in un contenzioso necessariamente formale davanti all’Autorità Giudiziaria (per il suo costo, la sua durata etc …) e quindi mantenendo la conflittualità latente fra i soggetti che permarrebbero nel tempo nel contesto con effetti anche gravi di contrasto fin anche con rilevanze penali.

Condominio e fotovoltaico: emersione di un nuovo contribuente, la Società di fatto

condominio-fotovoltaicoIn pieno periodo di vacanze (per chi le potrà fare) è uscita la Risoluzione Ministeriale del giorno 10 agosto 2012 n.84/E. Essa fornisce numerosi chiarimenti in tema di energia elettrica prodotta dal fotovoltaico in condominio. E’ appena il caso di ricordare che in questi ultimi anni l’energia solare si è molto sviluppata anche nel nostro paese ed in particolare, numerosi condomini hanno cominciato a valutare la possibilità di installare i pannelli fotovoltaici, non solo per le proprie esigenze di consumo, dei propri condòmini, ma anche di creare e generare energia e “guadagnare” introiti derivanti dall’immissione in rete dell’energia prodotta ed eccedente i bisogni personali.La risoluzione ministeriale distingue i casi di impianti di produzione di energia elettrica fino a 20 Kw (non ceduta totalmente alla rete) oppure oltre. Nel primo caso chiarisce che il condominio titolare di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 Kw, non è considerato soggetto che svolge attività commerciale abituale in relazione all’energia prodotta in misura eccedente il proprio fabbisogno e immessa in rete mediante lo scambio sul posto. In tal caso, gli eventuali proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta e non auto consumata sono tassabili in capo ai singoli condòmini come reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i) del TUIR, in proporzione ai millesimi di proprietà.In altri termini, è stato indirettamente affermato che il condominio resta estraneo all’attività di produzione di energia, in quanto, gli effetti economici (percezione dei proventi) e fiscali (tassazione dei proventi) conseguenti allo svolgimento di questa attività, si producono direttamente sui condòmini. Il condominio, infatti, disciplinato dagli articoli 1117 e seguenti del codice civile, rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio che necessita di essere amministrata o dall’assemblea dei condòmini, che decide in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel bene degli interessi comuni, oppure, per gli edifici condominiali con più di quattro condòmini, dall’amministratore, avente compiti di carattere amministrativo, esecutivo e rappresentativo che permettono al condominio di agire in modo unitario nei rapporti con i terzi (fornitori, utenze, amministrazione finanziaria, eccetera).In sostanza il condominio è un ente di gestione che opera per conto dei condòmini limitatamente all’amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condòmino.In altre parole, quindi, il condominio non è mai percettore di reddito, il quale viene sempre imputato ai singoli condòmini, in base ai millesimi di proprietà. Quando l’impianto produce più di 20 Kw, ad esclusione del caso in cui l’eccedenza è autoconsumata dal condominio (risoluzione n.46 del 2007), si genera reddito d’impresa e la risoluzione afferma che si configura un’autonomo soggetto identificato con una Società di fatto tra i condòmini che hanno approvato (e quindi subito l’onere) per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico. La Società di fatto, pertanto, dovrà richiedere un nuovo numero di partita Iva, che sarà, naturalmente, diverso da quello del condominio, sarà assoggettato ad Irap ed assimilato alla Società in nome collettivo, distribuirà, pertanto il reddito ai singoli soci in base alle quote di proprietà della SdF, dovrà attivare tutta la contabilità Iva, fatturare al GSE (che applicherà la ritenuta del 4%) e presentare, quindi un’autonoma dichiarazione dei redditi. Il reddito, quindi, verrà determinato dalla differenza tra tutti i ricavi (compreso il contributo in conto esercizio – tariffa incentivante) ed i relativi costi, compresi quelli per la manutenzione dell’impianto, che invece sarà ammortizzato con aliquota al 9%.Gilberto Baldazzi – Andrea Casarini

Locazione: nuove procedure per la comunicazione di cessione del fabbricato

locazioneCon l’introduzione della normativa sulla “cedolare secca” entrata in vigore il 07.07.2011 è stato disposto che la registrazione dei contratti di locazione e di comodato “assorbe” l’adempimento relativo alla comunicazione agli organi di PS per la “cessione di fabbricati”; erano escluse le cessioni per uso diverso dall’abitazione.Ciò è ribadito con il Decreto Legge 20 giugno 2012, n. 79, con l’art. 2 conferma che la registrazione in termine fisso, “assorbe l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 12 del Decreto Legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 18 maggio 1978, n. 191.”In sostanza, non vi è più l’obbligo di presentazione della c.d. comunicazione di cessione del fabbricato contestualmente alla stipula di un contratto di locazione o di comodato ad uso abitativo.Ai sensi del citato Decreto Legge, l’Agenzia delle Entrate trasmette (DOVREBBE TRASMETTERE….) in via telematica al Ministero dell’Interno le informazioni acquisite all’atto della registrazione del contratto.Le disposizioni di cui all’art. 2 del presente Decreto Legge non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza di cui all’art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto.Quindi la vecchia regola rimane in vigore per i contratti relativi ad attività commerciali e per gli stranieri extracomunitariPertanto, tranne che per i suddetti casi, non si deve più presentare all’autorità di pubblica sicurezza locale il modulo di cessione del fabbricato ex  art. 12 D.L. 21.03.1978, n. 59,(Baldazzi-Marinelli- Casarini)