La vicenda vista iure condendo dalla Magistratura di merito (la Cassazione speriamo ponga la parola fine alla questione) con le decisioni fra l’altro dei tribunali di Milano (3/4/08 n° 4421) e già di Roma (27/9/05) pare evidenzi la natura civilistica del rapporto teso a convenire la locazione ad enti o aziende per soggiorni abitativi specie di collaboratori o altri.A nostro avviso è bene stipulare contratti nel rispetto dei parametri di cui alla Legge 431/98 art. 5 Comma 1 (contratti concordati Transitori) invocando tuttavia l’applicazione del canone e durata del rapporto quale libera trattativa ex normativa libro IV capo VI del Codice Civile ciò ad evitare che una decisione negativa sulla rilevanza civilistica possa ricondurre poi il rapporto a un “normale” contratto che la legge citata ricondurrebbe alla durata di 8 anni (4+4!)
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