Locazione: le ultime novità

affittasi

Registrazione dei contratti per le case date in comodato ai figli

Per beneficiare dal gennaio 2016 dello sconto del 50% su IMU e TASI per le case in comodato ai figli occorre registrare i contratti pregressi entro il 1° marzo 2016.

Ravvedimento operoso per mancata registrazione

L’omessa registrazione del contratto di locazione (prima registrazione) può essere regolarizzata attraverso il versamento dell’imposta dovuta per la prima annualità o per l’intera durata del contratto, degli interessi legali dello 0,20 % e della sanzione ridotta nella misura che segue:

  • entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto – pari al 12% dell’imposta dovuta (1/10 del minimo 120%);
  • entro 1 anno dal termine di scadenza previsto – pari al 15% dell’imposta dovuta (1/8 del minimo 120%);
  • entro 2 anni dal termine di scadenza previsto – pari al 17,14% dell’imposta dovuta (1/7 del minimo 120%);
  • oltre 2 anni dal termine di scadenza previsto – pari al 20% dell’imposta dovuta (1/6 del minimo 120%).

Possibile regolarizzare l’omesso versamento dell’imposta di registro dovuta per le annualità successive alla prima, proroghe, cessioni, risoluzione

Occorre versare, oltre all’imposta di registro non pagata e agli interessi di mora, una sanzione pari a:

  • 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/15 del 15%), se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza;
  • 1,50% dell’imposta dovuta (1/10 del 15%), se il pagamento è effettuato dal 15°giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza;
  • 1,67% dell’imposta dovuta (1/9 del 15%), se il pagamento è effettuato dal 31° giorno e comunque entro 90 giorni dalla scadenza;
  • 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%), se il pagamento è effettuato dal 91°giorno e comunque entro 1 anno dalla scadenza;
  • 4,29% dell’imposta dovuta (1/7 del 30%), se il versamento è effettuato entro 2 anni dalla scadenza;
  • 5% dell’imposta dovuta (1/6 del 30%), se il versamento è effettuato oltre 2 anni dalla scadenza