Maggioranza per l’approvazione delle tabelle millesimali alla luce della sentenza 18477 della Cassazione del 9 Agosto 2010. Dov’è la novità?

casaTroppo si è parlato della sentenza citata che non ha che confermato quanto la Giurisprudenza di merito ha più volte ribadito.Le tabelle utili per la ripartizione delle spese e quindi le quote ECONOMICHE a carico dei singoli condomini, sono approvabili a maggioranza! Dove è la novità? La sentenza non attiene alla facoltà di deliberare a maggioranza con i criteri dell’art. 1136 secondo comma cioè con 500 millesimi le modifiche ai valori di proprietà che solo l’unanimità può determinare.Premesso che è comunque ridicolo che una maggioranza CON VECCHIE TABELLE deliberi le modifiche OTTENENDO NUOVE TABELLE (per cui se la delibera fosse adottata a tabelle corrette magari la maggioranza stessa non sarebbe conseguita!…) tuttavia l’assunto della decisione della Suprema Corte si basa sul fatto che gli artt. 68 e 69 delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile precisa come le tabelle siano allegate al regolamento e poiché il regolamento è approvabile a maggioranza anche le tabelle possono essere con tale quorum essere approvate… Dove è la novità.Ricordiamo che il regolamento può prevedere tutto ma sono valide se approvate a maggioranza solo le norme in esso contenute che disciplinano l’uso delle cose comuni mentre le disposizioni che limitano la sfera di libertà legata al diritto di proprietà, devono ovviamente essere approvate all’unanimità…. Dove è la novitàEcco che la sentenza è da intendersi legata a tale dualismo: LA DISCIPLINA DEL RIPARTO DELLE SPESE E RELATIVE TABELLE CHE LE SUDDIVIDE sarà deliberata a maggioranza, quindi le tabelle che identificano IL DIRITTO DI PROPRIETA’ è sempre competenza dell’unanimità dei condomini (a maggior ragione in presenza di tabelle di proprietà approvate contrattualmente con il rogito di acquisto!).Nulla cambia quindi: solo la solenne conferma di quanto già conseguito nelle decisioni interpretative della norma come prodotto dalla Giurisprudenza precedente e dalla dottrina.