Finanziaria 2011: novità per gli immobili

casa-finanziaria-2011RISPARMIO ENERGETICO Detrazione IRPEF del 55%: è confermata anche per l’anno 2011, la detrazione per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione andrà però ripartita in dieci (anziché cinque) quote annuali di pari importo.RAVVEDIMENTO OPEROSO: a decorrere dal 1 febbraio 2011, viene modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di utilizzo del ravvedimento operoso. Sono aumentate anche le sanzioni, contenute negli atti emessi dal 1° febbraio 2011, in caso di: accertamento con adesione; acquiescenza; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale e adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione.Leasing immobiliare: l’utilizzatore del bene è responsabile in solido per il pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali dovute dal locatore. L’imposta di registro è dovuta solo in caso d’uso e in misura fissa. Per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data dell’1 gennaio 2011, le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale, da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalità di versamento sono determinate con provvedimento delle Entrate, entro il 15 gennaio 2011. La misura è determinata dalla differenza tra imposta di registro applicata sui canoni di locazione e un ammontare forfetario, corrispondente al 4%, moltiplicato per gli anni di durata residua del contratto.Regime Iva per le cessioni di immobili: viene disposta l’estensione del regime di imponibilità Iva previsto per le cessioni di fabbricati, diversi da quelli strumentali per natura, effettuate dalle imprese costruttrici o da quelle che vi hanno eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. Non sono esenti Iva le cessioni di fabbricati effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni (anziché entro gli attuali quattro anni) dal termine della costruzione.